Obbligatorietà marchio CE
Quando è necessario e come è possibile ottenerlo?
Il marchio / marcatura CE è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati da una direttiva comunitaria, deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell’Unione europea, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità, che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle direttive o regolamenti comunitari pertinenti e previsti dall’UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente
È richiesto per i prodotti realizzati ovunque nel mondo e commercializzati all’interno dell’UE.
Il marchio CE è obbligatorio solo per i prodotti per i quali esistono specifiche a livello dell’UE e che richiedono l’apposizione del marchio CE.
Prima di apporre il marchio CE, occorre accertarsi che il prodotto soddisfi tutti i requisiti pertinenti. È vietato apporre il marchio CE sui prodotti per i quali non esistono specifiche a livello dell’UE o che non ne richiedono l’apposizione.
La responsabilità di dichiarare la conformità con tutti i requisiti ricade esclusivamente sul produttore.
Non occorre una licenza per apporre il marchio CE sul prodotto, ma prima di farlo bisogna:
– garantire la conformità con tutti i requisiti pertinenti a livello dell’UE
– redigere un fascicolo tecnico che provi la conformità: informarsi sulla documentazione tecnica
– redigere e firmare una dichiarazione UE di conformità.
Per poter emettere una dichiarazione di conformità, è necessario eseguire le prove presso un laboratorio di parte terza che possa valutare la relativa conformità rispetto alle direttive di riferimento.
Una volta che il prodotto rechi il marchio CE, se le autorità nazionali competenti lo richiedono, occorre fornire loro tutte le informazioni e la documentazione giustificativa riguardanti il marchio CE.
Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile.
Il marchio CE deve essere costituito dalle iniziali “CE”; entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm (se non diversamente specificato nei corrispondenti requisiti del prodotto).
Se si vuole ridurre o ampliare il marchio CE sul prodotto, occorre rispettare le proporzioni tra le due lettere. Purché le iniziali siano visibili, il marchio CE può assumere forme diverse (colori, forma vuota o piena).
Se il marchio CE non può essere apposto sul prodotto stesso, è possibile apporlo sull’eventuale imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Se il prodotto è soggetto a più direttive/regolamenti dell’UE che richiedono l’apposizione del marchio CE, i documenti di accompagnamento devono indicare che il prodotto è conforme a tutte le direttive/regolamenti UE.
Importatori
Se spetta ai produttori garantire la conformità dei loro prodotti e apporre la marcatura CE, gli importatori devono assicurare che i prodotti che immettono sul mercato rispettino i requisiti applicabili e non presentino un rischio per i consumatori europei. L’importatore deve verificare che il FABBRICANTE extra-UE abbia adottato tutte le misure necessarie e che la relativa documentazione sia disponibile su richiesta.
L’importatore risponde legalmente per il fabbricante in caso di immissione sul mercato europeo.
Per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.
Distributori
I distributori devono disporre di una conoscenza di base dei requisiti giuridici (ossia sapere quali prodotti devono recare la marcatura CE e conoscere la documentazione di accompagnamento).
I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un apparecchio da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchio, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’apparecchio presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’apparecchio, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
Devono inoltre poter dimostrare alle autorità nazionali che hanno agito con la dovuta diligenza e che hanno ricevuto la conferma da parte del FABBRICANTE o l’importatore che sono state adottate le misure necessarie.
Inoltre, il distributore deve essere in grado di assistere le autorità nazionali nel reperire la necessaria documentazione.
La commissione europea ha definito le diverse direttive europee in relazione alla categoria di apparecchio in modo tale da definire i diversi obblighi legali.
Di seguito possiamo riscontrare le direttive suddivise in macro categorie. Per quanto riguarda gli apparecchi / dispositivi elettrici, le direttive principali di interesse sono le seguenti:
– Direttiva di compatibilità elettromagnetica (EMC)-> 2014/30/UE
– Direttiva di bassa tensione (LVD)-> 2013/30/UE
– Direttiva radio (RED)-> 2014/53/UE
– Direttiva macchine (MD)-> 2006/42/EC
Qualora necessario, è possibile consultare le diverse direttive sul seguente sito europeo: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards_en